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Certificato di circolazione

Il certificato di circolazione merci EUR.1 è il documento, emesso di norma dalla Dogana di esportazione al momento dello sdoganamento e necessario per l’abbattimento del dazio all’importazione in virtù di quanto previsto dagli accordi bilaterali conclusi dalla UE con alcuni paesi terzi, tra questi:

ALBANIA, BOSNIA ERZEGOVINA, CILE, COLOMBIA, REPUB. DI MACEDONIA ISLANDA, KOSOVO, LIBANO, MESSICO, NORVEGIA, SERBIA, SUD AFRICA, TUNISIA, ALGERIA,  CEUTA E MELILLA,   CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA,   COREA DEL SUD,   EGITTO, GIORDANIA,   ISOLE FAEROER,   ISRAELE,   MAROCCO,   MONTENEGRO,   PERU’,   SIRIA,   SVIZZERA, TURCHIA (limitatamente ai prodotti siderurgici ed ai prodotti agricoli); in questa pagina potete trovare la lista aggiornata dei paesi partner EU custom union preferential agreements

Importante notare che l’emissione del certificato è subordinata alla presenza, in capo alle merci esportate, delle caratteristiche previste dai protocolli di origine allegati agli accordi, è quindi molto importante verificare la corretta Voce Doganale delle merci e, nel caso si tratti di merce prodotta utilizzando materiali di origine extracomunitaria, che la lavorazione effettuata sia da considerarsi sufficiente, un ulteriore distinzione va quindi fatta tra prodotti di origine preferenziale, che hanno diritto all’emissione del certificato EUR.1 ed all’abbattimento del dazio all’importazione, e prodotti di origine NON-Preferenziale (MADE IN) che, seppur prodotti nell’UE, non hanno diritto alla preferenzialità, questa distinzione genera a volte, negli operatori, confusione e dubbi, soprattutto in soggetti che si occupano della sola commercializzazione di prodotti terzi.

Arrivando alle questioni operative, una volta verificata la presenza dei requisiti previsti, per poter emettere il certificato EUR.1, l’esportatore dovrà conferire allo spedizioniere incaricato uno specifico mandato, in cui fornisce i dettagli per l’emissione del documento, nel caso si tratti di prodotti acquistati da un fornitore sarà inoltre richiesta la dichiarazione di origine del produttore (ex art. 62 e ss. Reg. UE 2447/2015), tale prova è necessaria in quanto soltanto il produttore è in grado di certificare l’origine preferenziale del prodotto esportato, rimane inoltre facoltà della Dogana richiedere all’esportatore per il tramite dello spedizioniere incaricato, l’emissione da parte del fornitore del certificato INF.4, documento rilasciato dalla Dogana, previa verifica delle condizioni, certifica l’origine preferenziale delle merci.

Da ultimo si ricorda che, l’emissione del Certificato EUR 1, basata su una erronea e consapevole dichiarazione di origine, determina per l’esportatore una responsabilità penale per gli illeciti di falso ideologico commesso in atto pubblico dal privato (art. 483 c.p.).

Per questi motivi è sempre necessario, preventivamente, verificare le caratteristiche dei prodotti, le differenze tra i vari accordi bilaterali e la presenza di tutta la documentazione a sostegno.